Osservazioni al disegno di legge regionale
October 21, 2007 12:19 amOsservazioni al disegno di legge regionale (Regione UMBRIA) “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca professionale e sportiva, e dell’acquacoltura”Pur essendo finalizzata a regolamentare la pesca, questa legge detta in maniera impropria e surrettizia anche norme per la limitazione delle attività di sport acquatici turistici (rafting, canoa e torrentismo), subordinandoli alle attività di pesca sportiva.
Dalla lettura dell’art. 7. emerge che l’ impianto di fondo nulla ha a che fare il turismo e lo sport; esso infatti prevede una Commissione consultiva di cui fanno parte solo gli assessori ed i funzionari competenti in materia di pesca professionale, acquacoltura e pesca sportiva, escludendo la partecipazione degli assessorati al turismo ed allo sport. E’ prevista altresì la partecipazione di 4 associazioni di pescatori e nemmeno una delle associazioni di sport acquatici, delle Guide escursioniste e degli operatori del turismo.
Questa impostazione si ripercuote negativamente sui successivi articoli, in particolare il 15, il 16 ed il 27.
Sembra pertanto ragionevole stralciare dalla legge la questione della regolamentazione degli sport acquatici per affrontarla nel loro proprio ambito, che è quello del turismo e dello sport.
Già in passato per soddisfare le esigenze della pesca sportiva a mosca sono stati instaurati ingiustificati divieti di navigazione, di fatto privatizzando il fiume che dovrebbe essere di tutti, sacrificando gli interessi reali della collettività umbra, che in questi anni ha trovato nel rafting, nella canoa e nel torrentismo un settore avanzato e qualificato di offerta integrata turistica.
Armando Mattioli
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8/10/07 Disegno di legge: “Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca professionale e sportiva, e dell’acquacoltura”
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Bozza di legge
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Umbria riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.
2. La presente legge, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l’incremento della fauna ittica, per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e per l’esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva e dell’acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalità:
a) il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici;
b) la promozione di azioni volte alla gestione della fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversità;
c) la corretta fruibilità dei sistemi acquatici;
d) la valorizzazione e lo sviluppo della pesca professionale e dell’acquacoltura;
e) la diversificazione della potenzialità produttive del territorio;
f) la valorizzazione dei prodotti ittici;
g) l’incentivazione della multifunzionalità delle imprese di settore;
h) la promozione e la disciplina della pesca sportiva.
3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri.
4. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:
a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;
b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura, di specie viventi nelle acque interne esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a ciò destinati;
c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;
d) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l’acquacoltura;
e) pescaturismo: attività di pesca effettuata da persone con le modalità previste dalla presente legge, anche non in possesso di licenza, o anche con i sistemi, le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’imprenditore ittico e comunque con l’assistenza dello stesso;
f) ittiturismo: attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso l’utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità dell’imprenditore ittico che esercita la pesca professionale;
g) laghetti di pesca: specchi d’acqua in cui è consentito l’esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento;
h) novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne, di lunghezza inferiore a cinque cm;
i) fauna ittica: i pesci e le lamprede, ed ai fini della presente legge comprende anche le rane verdi e i crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali possibili oggetto di pesca;
j) ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie già presenti nel corpo idrico.
2. L’imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all’imprenditore agricolo.
Art. 3.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attività nei settori disciplinati dalla presente legge.
2. La Giunta Regionale promuove la ricerca e l’innovazione al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse naturali.
3. La Regione esercita, in ogni caso, le seguenti funzioni di interesse regionale concernenti:
a) ricerca e sperimentazione a supporto della programmazione;
b) elaborazione ed aggiornamento della carta ittica;
c) elaborazione ed approvazione dei piani di cui all’art. 8;
d) tenuta dei rapporti con le Autorità di Bacino;
e) promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell’esercizio della pesca;
f) regolamentazione dell’esercizio dell’attività di pesca sportiva;
g) regolamentazione dell’esercizio di pesca professionale e per l’acquacoltura;
h) regolamentazione del pescaturismo e dell’ittiturismo;
i) regolamentazione del monitoraggio di cui all’art.6;
j) regolamentazione dei programmi di controllo di cui all’art. 45;
k) riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamità naturali o avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.
Art. 4.
(Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative concernenti la tutela e la conservazione del patrimonio ittico nonché la pesca professionale, la pesca sportiva e l’acquacoltura. In particolare:
a) adottano e trasmettono alla Regione i programmi annuali per la pesca professionale, l’acquacoltura, la pesca sportiva, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate;
b) concedono i finanziamenti in materia di pesca professionale e acquacoltura secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale di cui all’art. 9 e disciplinano i relativi procedimenti amministrativi;
c) disciplinano il rilascio della licenza di pesca professionale;
d) rilasciano le licenze di pesca professionale e le licenze di pesca sportiva ed i relativi tesserini di pesca di cui all’art. 37;
e) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;
f) rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci;
g) rilasciano le autorizzazioni per gli interventi in ambito fluviale e lacuale;
h) rilasciano le autorizzazioni per l’esercizio degli impianti di acquacoltura;
i) rilasciano le concessioni per la pesca professionale di cui all’art. 28, comma 6;
j) istituiscono e gestiscono l’elenco degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale e l’elenco dei pescatori sportivi;
k) provvedono alla cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali;
l) disciplinano le modalità per la pesca a pagamento nei laghetti di cui all’art. 39;
m) provvedono alla gestione dei bacini o parte di essi di cui all’art. 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale.
n) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull’attuazione dei rispettivi programmi, riferita all’anno precedente.
Art.5
(Funzioni dell’A.S.L.)
1. L’ASL competente per territorio verifica l’idoneità delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.
2. L’ASL competente per territorio accerta l’idoneità sanitaria del pesce dei laghetti di pesca sportiva e delle acquacolture.
3. La verifica dell’idoneità di cui ai commi 1 e 2 deve essere ripetuta annualmente per l’intera durata dell’autorizzazione.
Art. 6.
(Funzioni dell’ARPA)
1. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) provvede al:
a) monitoraggio degli impianti di acquacoltura;
b) trasmissione dei dati di cui alla lett.a) al Centro Documentazione sulle Acque, (CEDOC), di cui al D.lgs 152/06.
2. La Regione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all’art. 7, adotta norme regolamentari per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 1 lett. a).
Art. 7.
(Commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura)
1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale, la pesca sportiva e l’acquacoltura, di seguito denominata Commissione, così composta:
a. l’Assessore competente in materia di pesca professionale e acquacoltura o suo delegato;
b. l’Assessore competente in materia di pesca sportiva o suo delegato;
c. il Dirigente in materia di pesca professionale ed acquacoltura o suo delegato;
il Dirigente in materia di pesca sportiva o suo delegato;
d. il Dirigente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
e. il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione ittiofaunistica di ciascuna Provincia o suo delegato;
f. un rappresentante designato dalle due Associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
g. un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nel settore dell’acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale;
h. un rappresentante designato da ciascuna delle quattro Associazioni dei pescatori sportivi nazionalmente riconosciute, maggiormente rappresentative e presenti in forma organizzata nel territorio regionale;
i. un rappresentante designato dall’ARPA;
j. due esperti in ambienti acquatici e loro ripristino e in gestione ittica e biologia della pesca, designati dall’Università degli Studi di Perugia.
2. La Commissione svolge funzioni consultive sui settori disciplinati dalla presente legge. Può, inoltre, avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.
3. La Commissione nomina il Presidente e adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.
4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.
5. Alle riunioni della Commissione il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.
TITOLO Il
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
Art. 8.
(Piano regionale)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all’art. 7, adotta il piano per la pesca professionale e l’acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva e li sottopone all’approvazione del Consiglio regionale.
2. I piani:
a) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge;
b) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono perseguire;
c) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto dell’esigenza di conciliare lo sfruttamento con la valorizzazione, per ciò che concerne le specie ittiche a distribuzione regionale e i corpi d’acqua con bacino idrografico di sviluppo sovraprovinciale;
d) definiscono i criteri di indirizzo per i piani provinciali;
e) determinano le risorse finanziarie complessive da destinare all’attuazione dei piani, ripartendole tra:
- pesca professionale,
- acquacoltura,
- pesca sportiva, studio e gestione degli ecosistemi acquatici;
f) ripartiscono le risorse finanziarie tra le Province, definendone i criteri di riparto e le procedure di assegnazione.
3. Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare:
a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva;
b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica utili ai fini dell’efficacia delle scelte programmatorie;
c) definisce i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna acquatica autoctona con l’indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;
d) definisce i criteri per l’individuazione dell’elenco della fauna ittica alloctona con l’indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell’attività alieutica;
f) assegna i corsi d’acqua regionali ad una o più delle quattro zone ittiche di cui all’art. 14 ed individua i principi di gestione delle stesse;
g)
definisce i criteri per la realizzazione delle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per l’esercizio della pesca sportiva.
4. Piani di cui al comma 2 hanno validità per la durata della legislatura e in tale periodo possono comunque essere aggiornati.
Art. 9.
(Programmi provinciali)
1. Le Province adottano il Programma annuale per la pesca professionale e l’acquacoltura e il Programma annuale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e della pesca sportiva, in coerenza con il Piano regionale.
2. Il Programma annuale per la pesca professionale e l’acquacoltura contiene almeno:
a) La previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli articoli 31 e 41;
b) Eventuali progetti riferibili agli interventi di cui all’art. 31 comma 1 lettere i) e h);
3. il Programma per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e della pesca sportiva contiene almeno:
a) gli interventi di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale;
b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche;
c)
l’indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca sportiva effettuata con imbarcazioni;
d) la previsione degli oneri finanziari connessi all’attuazione del Programma e delle risorse ivi comprese le risorse proprie;
e) la disciplina per la cattura delle specie ittiche a scopo scientifico;
4. I programmi di cui al comma 1, contengono la previsione degli oneri finanziari connessi all’attuazione degli stessi e delle risorse ivi comprese le risorse proprie.
5. Le Province trasmettono alla Giunta i Programmi provinciali entro 60 giorni dall’adozione.
6. Il Programma provinciale diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della Giunta regionale.
7. Il Programma di cui al comma 3 ha validità per la durata della legislatura e in tale periodo può comunque essere aggiornato.
Art. 10.
(Gestione delle acque)
1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini:
a) bacino dei fiumi Chiascio e Topino;
b) bacino del fiume Nera;
c) bacino del fiume Nestore;
d) bacino dei fiumi Paglia e Chiani;
e) bacino residuo del fiume Tevere.
Art. 11.
(Carta ittica, studi e ricerche)
1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca, sulle conseguenze delle attività umane sulla fauna ittica.
2. La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni sei anni alla redazione ed all’aggiornamento della carta ittica regionale, la quale rileva le caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le loro potenzialità produttive nonché la presenza, l’abbondanza e le condizioni delle popolazioni ittiche.
Art. 12.
(Zone ittiche)
1. Sulla base delle indicazioni della carta ittica, i corsi d’acqua della Regione o loro tratti sono assegnati con atto di Giunta regionale ad una delle quattro zone ittiche:
a) zona “superiore della trota”;
b) zona “inferiore della trota”;
c) zona “del barbo”;
d) zona “della carpa e della tinca”.
Art. 13.
(Classificazione delle acque)
1. Ai fini della presente legge le acque della Regione sono classificate in principali e secondarie.
2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.
3. Le restanti acque sono classificate secondarie.
4. Ai fini gestionali i corsi d’acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B.
5. Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d’acqua attribuiti dalla Giunta regionale con proprio atto, alla “zona superiore della trota” ed alla “zona inferiore della trota” nonché i corsi d’acqua che le Province intendono gestire con gli stessi principi.
6. I rimanenti corsi d’acqua sono classificati acque secondarie di categoria B.
7. L’assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l’indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all’art. 33.
TITOLO III
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DEL SUO AMBIENTE
Art. 14.
(Associazioni piscatorie e di protezione ambientale)
1.
La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni dei pescatori sportivi, delle Associazioni degli Sport acquatici e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono:
a) collaborare con la Regione e le Province ai fini della reale partecipazione dei pescatori sportivi alla realizzazione degli obiettivi della Programmazione provinciale e regionale;
b) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attività di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;
c)
collaborare con le Province all’ attività di tabellazione delle acque interne, al ripopolamento e recupero della fauna ittica in periodi critici, alla difesa ed al recupero ambientale dei corpi idrici, e partecipare alla gestione sociale delle acque.
3. Ai sensi della presente legge, alle associazioni di cui al comma 1, possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici.
Art. 15.
(Zone di frega)
1. Le zone di frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.
2. Le Province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni del programma annuale provinciale.
3. Nelle zone di frega è vietata per un periodo di due mesi dalla data di istituzione del vincolo:
a)
la pesca;
b) l’attività sportiva di nautica fluviale;
c) gli attingimenti o derivazioni idriche;
d) i lavori di manutenzione idraulica.
Art. 16.
(Zone di protezione)
1. Le Province istituiscono le zone di protezione:
a) quando si accerta la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;
b) quando si rende opportuna la tutela e l’incremento della fauna ittica immessa e di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui;
c) quando il corso d’acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l’incremento naturale.
2.
Nelle zone di protezione è vietata la pesca, l’attività sportiva di nautica fluviale, gli attingimenti per uso irriguo e le derivazioni idriche.
3. Le Province possono prevedere nel piano provinciale, per specifiche esigenze, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altri corsi d’acqua limitrofi con significativa consistenza ittica, o in casi eccezionali da impianti ittiogenici certificati.
Art. 17.
(Zone di tutela temporanea)
1. Le Province, per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la pesca o le modalità con cui viene esercitata.
2. Le Province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al comma 1.
Art. 18.
(Zone a regolamento specifico.)
1. Le Province possono istituire zone a regolamento specifico Z.R.S. nelle quali è consentito l’uso di attrezzi ed esche determinate e sono previste specifiche modalità di prelievo.
2. Le Province possono istituire il tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite.
Art. 19.
(Tabellazione)
1. Le zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 sono delimitate a cura delle Province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente.
2.
Art. 20.
(Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico)
1. La Provincia può autorizzare la cattura e il prelievo della fauna ittica a scopo di studio e di ricerca scientifica applicata anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca di cui all’art. 33.
2. Il prelievo di novellame può essere effettuata esclusivamente dalle Province a fini di ripopolamento.
Art. 21.
(Ripopolamento)
1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della Regione, in conformità con la loro capacità biogenica.
2. Le immissioni devono essere effettuate nei limiti ed in conformità agli indirizzi regionali.
3. Nelle acque superficiali è vietata l’immissione di specie che non siano contemplate nell’elenco disposto dalla Giunta regionale.
4. È fatto divieto a chiunque immettere fauna ittica nelle acque superficiali, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. L’autorizzazione provinciale non è richiesta per il ripopolamento di laghetti di pesca situati all’interno di proprietà private e non comunicanti con acque pubbliche.
5. Il materiale ittico utilizzato a fini di ripopolamento, è accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso in acqua deve essere assoggettato al controllo da parte dell’ASL.
Art. 22.
(Secca dei corpi idrici)
1. L’interruzione, lo svuotamento e la secca anche parziale di corpi idrici è vietata.
2. Deroghe al comma precedente devono essere richieste alla Provincia almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo i casi di cui al comma 4, e sono concesse solo per motivate ragioni di manutenzione idraulica o di pubblica incolumità.
3. La Provincia competente per territorio rilascia il permesso che deve prevedere:
a) le prescrizioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico;
b) l’obbligo e le modalità del recupero o destinazione delle specie ittiche prelevate;
c) le prescrizioni in ordine al successivo eventuale ripopolamento del corso posto in secca, da eseguirsi a spese del committente, o in ordine al presunto danno ambientale;
d) il risarcimento nel caso di un eventuale danno ambientale.
4. Nei casi di cui al comma 2 nel corpo idrico è lasciata defluire una quantità d’acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica, salvo i casi di documentata impossibilità.
5. Qualora l’interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applica la procedura di cui ai commi 2 e 3 lett. a) e b). L’interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla Provincia.
Art. 23.
(Interventi in ambito fluviale e lacuale)
1. Tutti gli interventi sulle sponde dei bacini lacustri, nonché negli alvei e sulle sponde fluviali, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l’estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei, sono soggetti all’autorizzazione della Provincia competente per territorio; la Provincia concede l’autorizzazione previa acquisizione del parere di un esperto in materia di fauna ittica ed ecologia acquatica.
2. Salvo i casi di pubblica incolumità, gli interventi di cui al comma 1 sono vietati dal 15 novembre al 30 aprile nei settori fluviali classificati di categoria A ai sensi dell’art.13, e dal 01 aprile al 31 luglio in tutti gli altri corpi idrici, aI fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non vigono per gli invasi siti all’interno di proprietà private.
4. Nelle zone di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 è vietato qualsiasi intervento in alveo e sulle sponde, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l’estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi per l’intera durata del vincolo o del divieto di cui all’art.19.
5. La Giunta regionale con proprio atto può modificare i divieti di cui ai commi 2 e 4, a seguito di condizioni ambientali di carattere eccezionale.
6. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque realizzati riducendo l’uso dei mezzi meccanici, adottando metodi tali da salvaguardare la conservazione dell’ecosistema acquatico, applicando, salvo nei casi di comprovata impossibilità, tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi devono comunque salvaguardare le funzioni biologiche dell’ecosistema, evitare di comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi, ed arrecare il minor danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti.
Art. 24.
(Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d’acqua)
1. Qualora debbano essere realizzati interventi nei corsi d’acqua, anche per fini di manutenzione idraulica, gli interessati realizzano rampe in pietrame o rapide artificiali per garantire il passaggio per la fauna ittica.
2. Nei casi in cui la pendenza e il dislivello non consentano la costruzione di rampe in pietrame o rapide artificiali, il manufatto è dotato di scala di risalita per i pesci.
3. Le Province in presenza di oggettivi impedimenti che non consentono la realizzazione delle scale di risalita stabiliscono le modalità per il ripopolamento del corso d’acqua a carico del titolare delle opere.
4. Il progetto per la realizzazione delle strutture di cui ai commi 1 e 2 è approvato dalla Provincia competente per territorio. Il progetto è sottoposto a verifica della funzionalità in sede di collaudo da parte della Provincia competente per territorio.
5. Il concessionario deve garantire la funzionalità delle strutture di risalita del pesce.
6. La Provincia competente per territorio approva l’elenco dei corsi d’acqua che, per le loro caratteristiche idrologiche, o per opportunità di mantenere isolate popolazioni ittiche di particolare pregio, non richiedono la realizzazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 25.
(Scarichi di acque di lavaggio degli inerti)
1. Lo scarico delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione nei corpi idrici della Regione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento, in conformità alla normativa statale e regionale in materia.
2. Le Province disciplinano le modalità di cui al comma 1.
Art. 26.
(Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici)
1. Le Province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di derivazione e attingimento, nonché nei provvedimenti di concessione inerenti la gestione dei bacini artificiali, prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico, e l’onere a spese del concessionario.
2. Per quanto riguarda i corsi d’acqua, le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell’attingimento di un quantitativo d’acqua non inferiore alla «portata minima vitale», in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti.

Art. 27.
(Sport fluviali)
1. Ai fini della tutela della fauna ittica, della salvaguardia degli ambienti acquatici, e per consentire lo svolgimento della pesca sportiva, il transito in acqua in qualsiasi modo, nonché la navigazione nei corsi d’acqua con qualsiasi mezzo, natante, o supporto galleggiante è sottoposto a regolamentazione.
2. La Regione, adotta norme regolamentari, inerenti:
a) i tratti fluviali ove è possibile esercitare gli sport acquatici;
b) i criteri e le modalità per esercitare gli sport acquatici, compatibilmente con le caratteristiche del corso d’acqua e con la pesca sportiva;
c) le modalità con cui organizzare manifestazioni sportive e agonistiche.
3. L’uso dei natanti nei corsi d’acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell’art.12, è vietato dal 1 novembre al 31 marzo.
4. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limiti all’uso di natanti per tutelare la fauna ittica.
5. Per i corsi d’acqua che fanno parte del Sistema Natura 2000 lo svolgimento degli sport acquatici dovrà essere autorizzato sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.
6. Per l’esercizio degli sport fluviali sono vietati, senza apposita autorizzazione dell’organo competente:
a) la modificazione degli argini e delle sponde per l’alaggio dei natanti;
b) il taglio della vegetazione ripariale;
c) la rimozione delle idrofite.
7. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, è altresì vietato modificare il regime dei rilasci idrici a valle delle prese idrauliche allo scopo di creare condizioni periodiche o occasionali favorevoli per lo svolgimento degli sport acquatici.
TITOLO IV
Disciplina della pesca professionale
Art. 28.
(Attività di pesca professionale)
1. La Regione promuove la partecipazione delle associazioni nel settore della pesca professionale alla gestione ittica;
2. L’esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da imprenditori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla Provincia competente.
3. L’importo della tassa annuale regionale di concessione a cui è soggetto il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in euro 44,00.
4. La Giunta regionale può, con proprio atto, modificare gli importi di cui al comma 4.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’art. 7, adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.
6. Il regolamento prevede in particolare:
a) l’indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;
b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;
c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.
7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l’esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi. La concessione individua l’estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.
8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all’esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.
Art. 29.
(Registro dei pescatori professionali)
1. Presso le Province è costituito il registro degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale.
Art. 30.
(Pescaturismo e ittiturismo)
1. Il pescaturismo e l’ittiturismo di cui all’art. 2) comma 1) lettere e) e f) sono ricompresi nelle attività connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa.
2. La Regione, sentita la Commissione di cui all’art. 7, adotta norme regolamentari per la disciplina dell’attività di pescaturismo e ittiturismo.
3. I Sindaci dei comuni provvedono al rilascio, sospensione e revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ittituristica.
4. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale - uffici operanti in materia di pesca professionale e di turismo - e alle province copia delle autorizzazioni rilasciate all’esercizio dell’attività ittituristica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca.
Art. 31.
(Tipologia degli interventi per la pesca professionale)
1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai beneficiari individuati all’art. 32 con riferimento a:
1.1 interventi di investimento:
a) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;
b) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza;
c) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;
d) interventi per la pesca-turismo e l’ittiturismo;
e) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;
f) produzione e/o acquisto di novellame di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;
g) acquisto di macchine ed attrezzature per raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri;
1.2 interventi di natura corrente:
h) interventi per il contenimento di specie infestanti alloctone;
i) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;
j) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione del pesca-turismo, dell’ittiturismo e dei prodotti della pesca professionale;
k) certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, processo, sistema ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;
l) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell’attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico emanati dalla Provincia;
m) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;
n) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;
o) premio unico per l’attività di pesca professionale;
p) servizi di gestione e manutenzione dell’ecosistema acquatico e rivierasco.
1.3 Gli interventi
- a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca professionale causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di garanzia diretta e/o controgaranzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1.1
3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1.2
Art. 32.
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare di aiuti di cui all’art. 31
a) imprenditori ittici e loro cooperative limitatamente alle attività indicate alle lettere a), b), d), g), l), m), q), r);
b) cooperative di imprenditori ittici limitatamente alle attività indicate alla lettere c), h), j), k), p);
c) Province limitatamente alle attività indicate alle lettere e), f);
d) istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate alla lettera h), i), n) ;
e) associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente alla lettere j), n);
f) imprenditori ittici singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate alla lettera o).
TITOLO V
Disciplina della pesca sportiva
Art. 33.
(Regolamento di pesca)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’art.7, approva il regolamento di pesca sportiva.
2. Il regolamento prevede in particolare:
a) l’individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di categoria A e B;
b) l’indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;
c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;
d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;
e) le prescrizioni generali di comportamento nell’esercizio della pesca e per l’adozione e modalità d’uso dei tesserini di pesca di cui all’art. 37;
f) le modalità per il rilascio della licenza di pesca di cui agli artt.28 e 35;
g) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all’art.37 e modalità per il suo rilascio;
h) le modalità di svolgimento delle gare di pesca di cui all’art 38;
i) le modalità di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all’art. 39;
j) le modalità per lo svolgimento degli sport fluviali.
Art. 34.
(Obbligo della licenza di pesca)
1. I residenti in Umbria, e i soggetti stranieri residenti in Umbria, e in regola con le norme di soggiorno, possono esercitare la pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali solo se in possesso della licenza di tipo “B”.
2. I cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca sportiva e agonistica nelle acque della Regione purché in possesso della licenza di pesca sportiva rilasciata secondo le norme vigenti nella Regione di provenienza.
3. I cittadini stranieri, non residenti in Umbria, possono esercitare la pesca nelle acque della regione ottenendo la licenza di pesca tipo “D”, temporanea.
4. Le licenze di cui ai commi 1 e 3 autorizzano, su tutto il territorio nazionale, ove consentito, l’esercizio della pesca nelle acque interne con l’uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami e con tirlindana.
Art.35.
(Licenza di pesca sportiva)
1. La licenza di pesca sportiva è personale ed è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.
2. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.
3. Non sono tenuti all’ obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ ambito degli impianti stessi;
b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;
c) i minori di quattordici anni, se accompagnati da un maggiorenne, munito di licenza, responsabile del comportamento del minore accompagnato, negli atti di pesca.
Art.36.
(Tassa di concessione per le licenze di pesca)
1. La licenza di pesca di tipo “B” ha la durata annuale; la licenza di tipo “D” ha validità trimestrale e può essere rinnovata nel corso dell’anno.
2. L’importo della tassa annuale regionale di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca sportiva di tipo “B” è determinato pari ad euro 35,00.
3. L’importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca sportiva di tipo “D” è determinato pari ad euro 15,00.
4. La Giunta regionale può, con proprio atto, modificare l’importo di cui al comma 2 fino ad un massimo di euro 70,00, e quello di cui al comma 3 fino ad un massimo di euro 25.
5. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa di concessione.
6. La licenza di pesca rilasciata dalle altre Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale dell’Umbria.
Art. 37.
(Tesserino di pesca)
1. La Giunta regionale, sentite le Province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l’adozione di un tesserino per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati.
2. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce.
3. La Provincia competente rilascia il tesserino previo versamento a titolo di contributo per le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni amministrative e di gestione connesse al tesserino stesso. L’utilizzo dei proventi del tesserino è finalizzato al finanziamento di interventi di gestione ittica.
4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità per la consegna, l’utilizzo e il rinnovo del tesserino.
Art. 38.
(Campi di gara)
1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:
a) nei campi di gara istituiti dalla Provincia competente per territorio in tratti di corsi d’acqua assegnati alla zona “del barbo” o alla zona della “carpa e della tinca” nonché nei laghi;
b) nei laghetti di pesca di cui all’art. 39.
2. Eventuali deroghe alla lettera a) del comma 1, possono essere previste in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma regionale.
3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla Provincia competente per territorio, previa istanza fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.
5. È vietata la reimmissione nel corso d’acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi nonché degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta regionale.
6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un’ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell’immissione che deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall’inizio della gara o manifestazione.
7. Le Province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all’esercizio della pesca sportiva.
8. Le norme regolamentari di cui all’art.34 disciplinano le modalità di cattura durante lo svolgimento delle gare di cui al comma 1.
Art. 39.
(Disciplina della pesca nei laghetti di pesca)
1. Nei laghetti situati all’interno di proprietà private l’esercizio della pesca sportiva è consentito con l’assenso del proprietario.
2. Negli laghetti di cui al comma 1 può altresì svolgersi l’attività di pesca a pagamento, previo rilascio di apposita autorizzazione al proprietario da parte della Provincia, che ne da comunicazione all’ASL per i provvedimenti di competenza.
3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri per l’analisi delle acque.
4. L’autorizzazione indica le prescrizioni cui deve attenersi il concessionario con particolare riguardo alle misure tese ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.
5. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d’acqua superficiali, in entrata o in uscita possono essere immesse soltanto le specie indicate dalla Giunta regionale.
6. È fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.
7. Nei laghetti di cui ai commi 1 e 2 può esercitarsi la pesca sportiva anche senza licenza e non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.
TITOLO VI
Disciplina dell’acquacoltura
Art. 40
(Impianti di acquacoltura)
1. L’attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla provincia competente. L’autorizzazione per la realizzazione o per l’ampliamento di un impianto esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa.
2. La provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può avvalersi del parere dell’ARPA.
3. Ai fini della realizzazione o dell’ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il comune provvede al rilascio della concessione edilizia, previo parere favorevole obbligatorio e vincolante della Provincia, espresso ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.
4. Gli impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all’abbattimento del carico inquinante.
5. Negli impianti di acquacoltura possono essere allevate e detenute solo le specie indicate nel Piano regionale per l’acquacoltura di cui all’art. 8.
6. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione, qualora presente, deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell’impianto.
7. Nelle acque lacustri può essere autorizzata la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via sperimentale e con monitoraggio finalizzato all’individuazione dell’impatto dell’attività sull’intero ecosistema lacuale. Per gli impianti da localizzare in ambienti acquatici, facenti parte del Sistema Natura 2000, l’ammissibilità dell’intervento dovrà essere giudicata sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.
8. L’autorizzazione di cui al comma 7 può essere concessa solo previo parere positivo dell’ARPA e deve comunque contenere prescrizioni in ordine al carico totale, modulato in base alle caratteristiche ambientali dei laghi interessati e in base ai rispettivi tempi di residenza idraulica.
9. I requisiti e gli obblighi degli impianti di acquacoltura sono disciplinati dalla Provincia competente, in armonia con gli indirizzi stabiliti nel Piano regionale per l’acquacoltura di cui all’art. 8.
10. La sola detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquacoltura.
11. La sola detenzione di specie ittiche, di rane verdi o crostacei destinate al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all’autorizzazione sanitaria delle Aziende sanitarie locali (ASL).
12. Nel bacino del fiume Nera è vietato l’ampliamento delle vasche di acquacoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento.
13. Le province istituiscono l’elenco degli impianti di acquacoltura autorizzati.
Art. 41
(Tipologia degli interventi per l’acquacoltura)
1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai beneficiari individuati all’art. 42 con riferimento a:
1.1 interventi di investimento:
a) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale;
b) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;
c) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell’acquacoltura;
1.2 interventi di natura corrente
d) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;
e) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell’acquacoltura;
f) certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema, ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;
g) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica.
1.3 Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore dell’acquacoltura causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1.1;
3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1.2;
Art. 42
(Beneficiari)
1. I beneficiari degli aiuti previsti dall’art. 41 comma 1 sono:
a) imprenditori ittici che esercitano l’attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate alle lettere a), b), c) f);
b) associazioni o organizzazioni di produttori del settore che operano a livello regionale, limitatamente alle lettere e), g);
c) istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate alla lettera d).
TITOLO VII
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 43
(Vigilanza e controllo)
1. La vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l’accertamento delle relative infrazioni competono:
a) alle Province;
b) a tutti i corpi di polizia;
c) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie, di cui all’art. 14 ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.;
d) alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali;
2. Ai sensi dell’art. 31 del R.D. 1604/1931, le Guardie di cui al comma 1 lettera c) rivestono la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria.
3. Nell’esercizio della vigilanza e dei controlli, i soggetti di cui al comma 1 lett.c, dopo essersi qualificati tramite l’esibizione del tesserino e decreto valido, possono chiedere alle persone trovate in esercizio di pesca l’esibizione della licenza e/o dell’attestazione di pagamento delle tasse di concessione regionale e del tesserino di cui all’art. 37 ed ogni altra cosa attinente all’esercizio della pesca e alla salvaguardia dell’ambiente acquatico nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale in osservanza della L. n. 689 del 24 novembre 1981.
4. Gli imprenditori ittici di cui alla presente legge devono consentire, quando lo richiedano i soggetti di cui al comma 1 lett.a) e b), l’ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei pesci di cui abbiano l’uso o la detenzione.
Art.44
(Guardie ittiche volontarie)
1. La qualifica di guardia ittica volontaria può essere concessa a coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale.
2. Le Province organizzano periodicamente:
a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1;
b) corsi di aggiornamento per addetti alla vigilanza, cui sono tenuti a partecipare obbligatoriamente le guardie ittiche volontarie abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all’art. 14.
3. La mancata partecipazione ai corsi è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata.
4. Chi intenda conseguire il decreto di guardia volontaria delle associazioni dei pescatori, o ambientaliste, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato da parte della Provincia.
5. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie, di cui al comma 1 e corsi d’aggiornamento per guardie ittiche volontarie abilitate.
Art. 45
(Controlli sanitari)
1. È compito dei servizi veterinari delle ASL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modificazioni, organizzare ed attuare il servizio di controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura e dei laghetti di pesca sportiva, fatte salve tutte le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Regione e le Province possono attuare, tramite i Servizi veterinari della ASL e l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.
3. I Servizi veterinari della ASL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, alla Regione e alle Province una relazione tecnica relativa all’attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell’acquacoltura e della pesca professionale.
Art. 46.
(Divieti)
1. Sono vietati:
a) la pesca con le mani;
b) la pesca a strappo con canna o, con, lenza a mano, armate con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l’aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;
c) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca, fatta eccezione per le acque secondarie classificate di categoria “A” in cui l’uso di tale esca è vietato;
d) la pesca subacquea;
e) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l’ausilio di natanti a remi;
f) la pesca a strascico con l’uso delle reti;
g) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d’acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;
h) le pasture, in qualsiasi forma, nelle acque secondarie di categoria A;
i) l’utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica;
j) l’utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria A;
k) l’abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d’acqua e nelle loro adiacenze;
l) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali, in tali settori le Province possono vietare la pesca anche con l’uso della canna;
m) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d’acqua dl apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d’acqua interessato;
n) l’uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l’esercizio della pesca con la canna e la bilancia;
o) l’accesso al posto di pesca fino a un’ora prima dell’alba nelle acque classificate di categoria A, ai sensi del Regolamento di cui all’art.33;
p) dal 1° novembre al 31 marzo l’uso dei natanti nei corsi d’acqua classificati di categoria A dal regolamento di cui all’art.33; in casi specifici, in cui risulti che l’uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, le Province competenti possono individuare i luoghi in cui tale uso è comunque consentito;
q) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione istituite nel lago di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento di protezione accordato per la riproduzione della fauna ittica;
r) l’immissione di fauna ittica nelle acque superficiali salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa vigente.
Art.47
(Sanzioni amministrative)
1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la prevista licenza di cui all’art. 28;
b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non sia in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che non la presenti entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;
c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;
d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;
e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all’esercizio della pesca a fini scientifici;
f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l’attività di acquacoltura senza le previste autorizzazioni di cui all’art. 40;
g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all’art. 40;
h) da € 200,00 a € 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero pur essendone in possesso non la presenta agli organi competenti entro 10 giorni;
i) da € 150,00 a € 900,00, per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;
j) da € 150,00 a € 900,00, per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi esche o altri mezzi in difformità con la presente legge, con il regolamento di cui all’art. 33 e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; nel caso in cui la violazione sia compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a);
k) da € 50,00 a € 300,00 per chi pesca in acque in cui è previsto l’uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;
l) da € 50,00 a € 300,00 per ogni capo sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva, detenuto vivo o morto;
m) da € 50,00 a € 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito, dal regolamento di cui all’art.33;
n) da € 50,00 a € 300,00, per ogni capo pescato, detenuto vivo o morto, al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;
o) da € 100,00 a € 900,00, per ogni esemplare pescato, detenuto vivo o morto, in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;
p) da € 200,00 a € 1.200,00, per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;
q) da € 500,00 a € 3000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza autorizzazione di cui all’art.21;
r) da € 1.000,00 a € 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all’art.22, per chi a valle di una derivazione o attingimento di qualsivoglia natura, non garantisce la portata minima vitale di cui al comma 2 dell’art. 26, per chi non ottempera agli obblighi ed ai divieti previsti dall’art.15 comma3, lettera c), dell’art. 15 comma 2 e dall’art.23 comma 6;
s) da € 200,00 a € 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art.26;
t) da € 150,00 a € 900,00 per chi effettua attingimenti idrici senza licenza annuale;
u) da € 150,00 a € 900,00, per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni previste per gli sport acquatici;
v) da € 2.000,00 ad € 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all’art.50;
w) da € 2.000,00 a € 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale;
x) da € 150,00 a € 900,00 per chi viola le disposizioni di cui al comma 6 dell’art.27 relativamente alle modificazioni delle sponde per l’alaggio dei natanti;
y) da € 150,00 a € 900,00 per le violazioni ai divieti di cui alla lett.q) comma 1 dell’art. 46;
z) da € 200,00 a € 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni previste dalla presente legge, dal regolamento di cui all’art 33, dai regolamenti e dalle disposizioni provinciali in materia;
aa) da € 20,00 ad € 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all’art.37;
bb) da € 1.000,00 a € 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 3 dell’art.43.
2. L’entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.
3. Gli enti competenti all’irrogazione delle sanzioni, alla gestione e all’espletamento dei procedimenti relativi ai verbali di accertamento di violazione della presente legge e all’introito delle somme riscosse sono le Province competenti per territorio.
Art. 48
(Sanzioni amministrative accessorie)
1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all’art. 47, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all’art. 46 qualora l’oggetto della confisca sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale con proprio atto. La fauna ittica va immediatamente reimmessa nel corpo idrico;
b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all’art. 47 comma 1 lettera a), c), h), j);
c) la sospensione della validità della licenza di pesca professionale per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva specifica per le violazioni di cui all’art. 47, comma 1, lettera a);
d) l’obbligo di ripristino, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati per le violazioni di cui all’art. 47, comma 1, lettere f) g);
e) l’esclusione degli aiuti di cui agli articoli 31 e 41 per una annualità per le violazioni di cui all’art. 47, comma 1, lett. c), g).
Art. 49.
(Proventi delle sanzioni e delle tasse di concessione)
1. Le somme riscosse ai sensi dell’art. 47 sono introitate nel bilancio delle Province, che le utilizzano per l’esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell’ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.
2. I proventi delle tasse di concessione regionale per l’esercizio della pesca sportiva e della pesca professionale, concorrono al finanziamento della presente legge.
Art. 50
(Richiesta di risarcimento del danno)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006 parte sesta, nel contesto della prevenzione, determinazione e risarcimento del danno ambientale, le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico con l’inquinamento dei corpi idrici e con interventi sugli ecosistemi acquatici difformi da quanto autorizzato, ne chiedono il relativo risarcimento.
2. Gli importi introitati dalla Provincia ai sensi del comma 1, al netto delle spese di giudizio, sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.
TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 51
(Norme regolamentari)
1. La regione, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, sentita la Commissione di cui all’art.7, adotta norme regolamentari per la disciplina:
a) del monitoraggio di cui all’art. 6 comma 1 lett. a);
b) dell’attività di pescaturismo e ittiturismo;
c) della pesca sportiva
d) della pesca professionale e dell’acquacoltura;
e) degli sport acquatici
f) dei programmi di controllo di cui all’art. 45 comma 2.
2. Le Province, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adottano, in armonia con gli indirizzi stabiliti dalla regione, norme regolamentari per la disciplina:
a) della concessione dei contributi di cui agli artt.31 e 41;
b) del rilascio della pesca professionale.
Art. 52
(Norme finanziarie)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dall’art. 31, comma 1.2 lettere b), d), f), g) h), i), m), n), o), i), q), r), t) e dall’art. 41 comma 1.2, lettere b), d), e), g) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata «Interventi nel settore della pesca professionale» del bilancio pluriennale 2007-2009 annualità 2007 e successive, parte spesa (cap. 4287 denominato Fondi assegnati alle province per interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura).
2. Al finanziamento degli interventi previsti dall’art. 31 comma 1.1 , lettere a), c), e), l) e dall’art. 41, comma 1.1 , lettere a), f) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili allocati nella unità previsionale di base 07.2.009 denominata «Interventi vari nel settore zootecnico» del bilancio pluriennale 2007-2009 annualità 2007 e successive, parte spesa (cap. 8505 denominato Fondi assegnati alle province per interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura).
3. Al finanziamento degli interventi previsti dall’art.3, si fa fronte con gli stanziamenti disponibili allocati nella unità di previsione di base 07.1.013 denominata “spese per l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di gestione ittica” del bilancio pluriennale 2007-2009 annualità 2007 e successive, parte spesa cap.4195, voce 6060.
4. Al finanziamento degli interventi previsti dall’art.4 si fa fronte con gli stanziamenti disponibili allocati nella unità di previsione di base 07.1.013 denominata “spese per l’esercizio delle funzioni amministrative delle Province in materia di gestione ittica” del bilancio pluriennale 2007-2009 annualità 2007 e successive, parte spesa cap.4195, voce 6290.
5. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 53
(Norme finali e transitorie)
1. Nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui all’art. 51 vige il Regolamento regionale n.5 del 12 novembre 2001.
2. Per gli impianti di acquacoltura già autorizzati ai sensi di normative precedenti l’adeguamento ad obblighi o prescrizioni di cui alla presente legge è consentito entro sei mesi dalla specifica comunicazione della provincia.
3. Per gli impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti, già autorizzati ai sensi di normative precedenti, l’autorizzazione resta valida nei tempi e nei modi indicati nella stessa.
4. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.
5. Le licenze di pesca sportiva di tipo B e di pesca professionale in corso di validità ed in regola con i versamenti dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino alla data della loro scadenza nell’anno 2008.
Art.54
(Abrogazione)
1. Sono abrogati:
a) la l.r. 2 dicembre 1998, n. 44
b) la l.r. 1 marzo 1984, n.10
c) la l.r. 14 aprile 1986, n.15
d) la l.r. 22 febbraio 2005 n.14
e) il r.r. 12 novembre 2001 n.5.
delibera3/Ghetti/amz Tabella a
La voce numero d’ordine 18 della tariffa “tasse sulle concessioni regionali” è sostituita dalla seguente:
| Numero d’ordine 18 | D.P.R.121/1961D.P.R. 641/1072 | Indicazioni degli atti soggetti a tassa | Tassa di rilascio | Tassa annuale |
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17 |
18 |
Licenza di pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell’art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni: |
|
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| Tipo A: licenza di pesca con tutti gli attrezzi | € 44,00 | |||
| Tipo B: licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami e con tirlindana. | € 27,26€ 28?(€ 35,00) | |||
| Tipo C: licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami e con tirlindana. | € 10,22€ 11,00?(15,99) |
Categories: Fiumi e divieti





1 Risposta to “Osservazioni al disegno di legge regionale”
All’ Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Umbria riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.
Cambierei in:
1. La Regione Umbria riconosce negli ecosistemi acquatici, comprendenti per definizione la fauna e la flora acquatica nonché l’ambiente fisico, una componente essenziale …
Pietro Demarchi
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